Il Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale – Società Cooperativa pone la massima attenzione alla soddisfazione della propria clientela ed all'ascolto delle sue esigenze. In questa ottica ha stabilito specifiche regole e procedure interne per accogliere suggerimenti e reclami.
Il cliente, nel caso in cui non abbia trovato soluzione ad un problema rivolgendosi direttamente al personale del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale – Società Cooperativa, ha il diritto di presentare formale reclamo.
Per presentare un reclamo occorre inviarlo in forma scritta, per posta ordinaria o in via elettronica agli indirizzi sotto riportati, ovvero consegnarlo direttamente allo sportello del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale – Società Cooperativa presso il quale è intrattenuto il rapporto; in tal caso Il Responsabile dello sportello, dietro rilascio di ricevuta, provvederà all’inoltro all’Ufficio Reclami della banca. Per ogni reclamo ricevuto l'Ufficio Reclami provvederà ad inviare al cliente una conferma di avvenuta ricezione della contestazione ed evaderà tempestivamente le richieste pervenute, comunque entro i termini di cui al seguente allegato A:
All. A - tempi di risposta_ Reclami
Per agevolare la presentazione del reclamo scritto la banca ha predisposto una lettera tipo i cui dati vengono trattati come indicato nell’informativa privacy
Dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, l’invio del reclamo può essere effettuato ai seguenti recapiti:
Per posta ordinaria:
Ufficio Reclami
Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale – Società Cooperativa
Via Bernardo da Caravaggio, snc
24043 Caravaggio (Bg)
Fax:0363-350811
Per posta elettronica:
e-mail: reclami@caravaggio.bcc.it
Pec: 08441.bcc@actaliscertymail.it
NB. Si ricorda che per formulare una richiesta di rimborso relativa ad operazioni effettuate con carte di pagamento, prima di presentare un reclamo è necessario procedere alla compilazione dell'apposito modulo disconoscimento da indirizzare direttamente a backoffice.issuing@iccrea.bcc.it
Per i reclami relativi alla struttura e alle caratteristiche dei prodotti assicurativi e alla gestione del rapporto contrattuale con le compagnie di assicurazione è necessario rivolgersi direttamente alla Compagnia di Assicurazione di riferimento.
Se il cliente non riceve risposta entro i termini previsti, ovvero se non è soddisfatto della risposta ricevuta dalla banca, può presentare ricorso ad uno tra i soggetti deputati alla risoluzione stragiudiziale delle controversie qui di seguito indicati, a cui la banca aderisce, in base alla rispettiva competenza di ciascuno di essi.
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nonchè per i reclami attinenti gli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative (esclusi servizi di investimento).
E’ un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato.
E’ un sistema “stragiudiziale” perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario.
L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito internet dell’ABF: www.arbitrobancariofinanziario.it
Guida ABF in parole semplici Guida all'utilizzo del Portale ABF Modulo per il ricorso all'ABF
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, è un organismo costituito per la risoluzione extragiudiziale delle controversie finanziarie (servizi di investimento) tra intermediari e clientela retail.
Tali controversie devono avere ad oggetto l’inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che conformano l’attività degli intermediari nella prestazione dei servizi e attività di investimento, nel servizio di gestione collettiva del risparmio, nei servizi accessori, per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
Il valore massimo delle controversie di competenza dell’ACF è stato fissato a 500 mila euro.
L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti tempi rapidi per giungere a una decisione.
Il diritto di ricorrere all'ACF non può essere oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
A seguito del giudizio dell’organo decisionale, qualora l’investitore non si ritenga soddisfatto del pronunciamento, può comunque ricorrere all’autorità giudiziaria.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito internet: www.acf.consob.it
In caso di controversia in materia di intermediazione assicurativa, il cliente puo inoltrare reclamo alla banca in qualità di distributore, o direttamente alla Compagnia Assicurativa qualora oggetto della contestazione sia il comportamento di quest'ultima.
In caso di mancato o parziale accogliemento del reclamo ovvero di mancata ricezione del riscontro allo stesso, il contraente può rivolgersi all'IVASS oppure alla CONSOB per questioni attinenti agli obblighi di trasparenza e correttezza, oppure alla COVIP per problematiche connesse alla partecipazione a Fondi Pensionistici Complementari.
Modalità e tempistica della presentazione del reclamo e della relativa risposta sono meglio dettagliati nel seguente allegato:
Informativa sui reclami in materia di intermediazione assicurativa.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito internet: www.ivass.it
Si tratta di un'associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni che possono sorgere tra un cliente e una banca o un intermediario finanziario. Mette a disposizione diversi servizi con l'obiettivo di concludere in tempi brevi e in modo economico le controversie, senza ricorrere alla magistratura; i servizi offerti sono:
1. La Mediazione consiste nel tentativo di far pervenire le parti ad un accordo su una controversia, in tempi e con costi contenuti; questa procedura si caratterizza per l’intervento di una persona neutrale (il mediatore) che assiste le parti per favorire una loro intesa.
La domanda di Mediazione può essere presentata dal cliente, dalla banca o da entrambe le parti utilizzando il modello presente sul sito www.conciliatorebancario.it
Regolamento procedura per la mediazione
2. L’Arbitrato è una procedura diretta a concludere una controversia con l’intervento di un esperto, l’arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L'Arbitro non è un Giudice ordinario, ma le parti possono stabilire (sia attraverso la clausola compromissoria inserita nel contratto, sia di comune accordo) di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere in merito alla controversia.
Può verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore BancarioFinanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione. I relativi costi sono riportati nello specifico regolamento della “Camera Arbitrale” consultabile sul sito internet del Conciliatore BancarioFinanziario.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito internet: www.conciliatorebancario.it
Regolamento procedura arbitrato
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il cliente, in alternativa a quanto sopra e indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, di attivare una procedura di mediazione presso gli Organismi abilitati e accreditati dal Ministero della Giustizia, o avvalersi di eventuali altri sistemi A.D.R. (Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie) previsti a livello normativo o convenzionale, nonché di adire l'Autorità Giudiziaria.
Il Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale – Società Cooperativa riserva particolare attenzione e cura alla gestione dei reclami sia per preservare un rapporto corretto e trasparente con i Clienti, sia per risolvere in fase preliminare situazioni di potenziale insoddisfazione della clientela. Un effettivo e soddisfacente dialogo tra la Banca ed il Cliente consente il chiarimento delle rispettive posizioni favorendo il mantenimento di una soddisfacente relazione.
In tale ottica il Credito Cooperativo Caravaggio Adda e Cremasco Cassa Rurale – Società Cooperativa cerca continuamente di migliorare la qualità nell’erogazione dei servizi bancari, gestendo eventuali errori e problemi con l’obiettivo di ottimizzare il rapporto Banca – Cliente, con positivi effetti sulla mitigazione dei rischi anche reputazionali.
In questo quadro, e conformemente a quanto previsto dalla Sezione XI delle Disposizioni della Banca d’Italia del 29/7/2009, “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e Clienti”, l’Ufficio Reclami della Banca realizza e pubblica annualmente il presente rendiconto sull’attività di gestione dei reclami:
Rendiconto reclami BCC Caravaggio Adda e Cremasco 2022
Rendiconto reclami BCC Caravaggio Adda e Cremasco 2021
Rendiconto reclami BCC Caravaggio Adda e Cremasco 2020